Dal 24 Gennaio tutti gli impianti a terra in aree agricole non possono più accedere agli incentivi statali previsti dal Decreto Rinnovabili, ad esclusione di quelli che hanno conseguito il titolo abilitativo entro tale data o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la stessa data (a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto).
Questi dovranno comunque rispettare le condizioni previsti dal Dlgs 28/2011 (limite del MW, occupazione del 10% della superficie, ecc.).
Tale restrizione è prevista dall’articolo 65 del decreto-legge sulle liberalizzazioni approvato il 20 Gennaio scorso dal Consiglio dei Ministri.
Inoltre lo stesso articolo prevede che agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre si applica la tariffa prevista per gli ‘impianti fotovoltaici realizzati su edifici’.
Al fine di garantire la coltivazione sottostante (le serre) a seguito dell’intervento, questi impianti devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
Ecco il testo finale dell’articolo 65:
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre - a seguito dell'intervento - devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2.