Approvato Superbonus 110% per riqualificazioni energetiche

Finalmente è in vigore il Decreto Rilancio (DL 34/2020), contenente una serie di provvedimenti per il rilancio dell’economia dopo l’emergenza Covid-19, riguardanti anche importanti aspetti per il settore dell’edilizia.

Nell’art. 119 sono state confermate le misure previste nelle bozze uscite nei giorni scorsi, con la grande novità del Superbonus che ha portato al 110% l’aliquota di detrazione fiscale spettante agli interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il nuovo bonus maggiorato per gli interventi di riqualificazione edilizia potrà essere usufruito dalle persone fisiche, dai condomini e dagli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) e richiede una serie di requisiti vincolanti da rispettare, vediamo di seguito quali.

GLI INTERVENTI INCENTIVATI AL 110%

Nel comma 1 sono elencati gli interventi base come requisito essenziale per accedere all'agevolazione, che sono:

Intervento a) Coibentazione delle strutture verticali ed orizzontali (cappotto termico) su una superficie superiore al 25% della superficie disperdente totale del fabbricato, con limite di spesa agevolabile pari a 60.000 € per ogni unità immobiliare dell’edificio;

Intervento b) Installazione di caldaie a condensazione e pompe di calore (anche ibride e geotermiche) centralizzate in sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti per riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria, con limite di spesa agevolabile pari a 30.000 € per ogni unità immobiliare dell’edificio, anche in abbinamento all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di micro cogenerazione;

Intervento c) Installazione di pompe di calore (anche ibride e geotermiche) in sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari, con limite di spesa agevolabile pari a 30.000 € per ogni unità immobiliare dell’edificio, anche in abbinamento all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di micro cogenerazione.

In abbinamento ad uno degli interventi indicati è possibile usufruire della detrazione del 110% anche per gli altri interventi già incentivati con l’Ecobonus del 65%, come ad esempio infissi, solare termico, caldaie a biomassa, ecc (es. se faccio il cappotto posso portare anche le nuove finestre in detrazione al 110%).

FOTOVOLTAICO, BATTERIE E COLONNINE ELETTRICHE

Inoltre, sempre se congiuntamente ad uno degli interventi “base” (a,b,c), è prevista anche la possibilità di usufruire del superbonus  per il fotovoltaico, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, compresi eventuali sistemi di accumulo (limite di 1.000 € per ogni kW di batteria). La misura riguarda anche l’installazione di colonnine per la ricarica di veicolo elettrici negli edifici.

Ai fini dell’accesso al superbonus è necessario che tutti gli interventi comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile tecnicamente, che facciano raggiungere comunque la classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante APE (attestato di prestazione energetica) ante e post lavori (quindi gli interventi andranno progettati ed eseguiti bene).

RIPARTIZIONE QUOTE ANNUALI E CESSIONE DEL CREDITO

L’altra importante novità riguarda la riduzione delle quote annuali di ripartizione della detrazione, che da 10 passa a 5, dimezzando ulteriormente i tempi di rientro della spesa (che, insieme al risparmio dei consumi ottenuti con gli interventi, lo rendono un ottimo investimento!).

E’ possibile anche cedere il bonus sotto firma di credito di imposta alle imprese esecutrici, le quali possono cederlo ulteriormente alle banche o ad altri intermediari finanziari, tramutandolo quindi in sconto immediato che permetterebbe di fare i lavori senza spendere nulla (a patto chiaramente che l’impresa o la banca accetti di prendersi in carico il bonus, difficilmente sostenibile per la maggior parte delle ditte), dietro asseverazione del tecnico di rispetto dei requisiti e congruità delle spese sostenute. La cessione del credito d’imposta diventa possibile (art. 121) anche per gli interventi di ristrutturazione, misure antisismiche, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Ma la domanda di tanti è: “che vuol dire detrazione del 110%? Che mi ridanno più soldi di quanto ho speso?”. In sostanza si, ovvero se spendo 10.000 € di lavori lo Stato mi riconosce una detrazione dall’Irpef di 11.000 € spalmata su 5 anni, a patto ovviamente di avere un’adeguata capienza fiscale (ovvero, se pago 1.000 € all’anno di Irpef non posso detrarne 2.200, perché la rimanente la perdo e non viene rimborsata, pur potendone usufruire negli anni successivi).

Per alcuni dettagli che necessitano di approfondimenti sono attesi a breve i relativi chiarimenti, in modo da rendere totalmente operativa questa nuova misura che già suscita tanto interesse tra i proprietari di immobili, essendo un’occasione per effettuare importanti interventi di efficientamento a condizioni irripetibili.

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