In vigore la nuova autorizzazione paesaggistica semplificata

Finalmente con il DPR n. 31 del 13/02/2017, appena entrato in vigore (6 Aprile), sono stati definiti gli interventi edilizi ricadenti in zona a vincolo paesaggistico eseguibili senza autorizzazione paesaggistica o con procedura semplificata, alleggerendo burocrazia e tempistiche per la realizzazione di opere di lieve entità.

Il Decreto elenca in maniera chiara il tipo di procedura legata ai vari interventi, semplificando anche molti lavori inerenti il risparmio energetico, come installare sul tetto un impianto solare fotovoltaico o termico, una pompa di calore, sostituire gli infissi o realizzare coibentazioni esterne, il cui iter autorizzativo scoraggiava spesso la buona volontà di chi voleva realizzare queste opere.

Infatti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico non di rado l’installazione di impianti solari sulle coperture è stato ostacolato da tempistiche eccessive e da pareri discutibili da parte degli Enti preposti, limitandone fortemente la realizzazione.

La differenza sostanziale, oltre al tipo di intervento, la fa il tipo di vincolo presente sul bene, secondo la classificazione del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali):

A) i beni vincolati secondo la lettera d), ossia che ricadono in zone protette principalmente per motivi paesaggistici e panoramici, non saranno più soggetti ad autorizzazione paesaggistica per eseguire gli interventi indicati nel Decreto.

B)  gli immobili classificati secondo le lettere a), b), c), mantengono un vincolo più “pesante”, riguardando beni culturali, i centri storici, ville, giardini e parchi, ma potranno beneficiare di procedure semplificate.

Analizzando il testo del nuovo Decreto, soprattutto in riferimento ad interventi volti al risparmio energetico, vediamo quali sono le caratteristiche da rispettare per usufruire delle facilitazioni normative introdotte:

Coibentazioni ed infissi: gli immobili di cui alla lettera d) del D. Lgs. 42/2004 non sono più soggetti ad autorizzazione paesaggistica per interventi di coibentazione che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma (compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura) e la sostituzione di infissi, purche' eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.

Pompe di calore e caldaie: non sono più soggetti ad autorizzazione paesaggistica l’installazione di caldaie e pompe di calore su immobili vincolati  di cui al punto A; regime semplificato per i restanti beni di cui al punto B.

Impianti fotovoltaici e solari: la realizzazione di impianti solari (fotovoltaici e termici) posti su coperture piane in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni, integrati nelle coperture o posti in aderenza alle falde con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento, non necessitano più di procedura autorizzativa per gli immobili vincolati alla lettera d) del D. Lgs. 42/2004 (punto A di cui sopra); procedura semplificata per i restanti beni di cui al punto B.

Mini eolico: i micro generatori eolici (altezza max 1,50 m. e diametro max 1,00 m.) possono essere installati senza autorizzazione paesaggistica nei beni di cui al punto A, i restanti beni godono di regime semplificato.

I restanti interventi non specificati nel testo rimangono soggetti a procedura di autorizzazione ordinaria.

Per scaricare il testo del Decreto e i relativi allegati clicca qui:

Testo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13/02 2017

Allegato A: interventi realizzabili con procedura semplificata

Allegato B: interventi realizzabili senza Autorizzazione Paesaggistica

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