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Risparmio energetico in condominio, in assemblea basta la maggioranza ridotta per l’approvazione

condominio_friburgoLo stato di salute «energetico» degli edifici italiani è cosa ormai nota, con circa il 75% delle case costruite prima del 1976, anno in cui per la prima volta fu introdotta una normativa che prescriveva per legge criteri di efficienza energetica negli edifici: ciò significa che la maggior parte delle abitazioni attualmente esistenti consumano tanto e sprecano energia, inquinano e sono poco confortevoli.
Se poi consideriamo il fatto che la stragrande maggioranza fa parte di condomini, questo complica ulteriormente la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione energetica, magari proposti da condomini più sensibili e lungimiranti che spesso incontrano la resistenza degli altri inquilini.
Non tutti sanno che per  fortuna la normativa agevola questi tipi di interventi: infatti con la Legge 99/2009 è stato stabilito che «per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» (art. 27 comma 22).

In pratica non serve più la maggioranza dei millesimi generali favorevoli per deliberare l’intervento di riqualificazione, ma è sufficiente che lo siano la maggioranza delle quote millesimali dei soli condomini intervenuti in assemblea.

Attualmente la normativa di riferimento è l'ultima riforma del condominio entrata in vigore nel giugno 2013, che ha modificato ed integrato la normativa precedente, ma è pur sempre in vigore la sopracitata legge che permette di derogare ai minimi necessari all'approvazione (art. 27, comma 22 legge 99/2009, derivante dalla legge 10/1991), permettendo di approvare gli interventi di risparmio energetico (es. cappotto) mediante maggioranza semplice (metà+1 degli intervenuti) ed aventi almeno 1/3 dei millesimi totali, a una sola condizione: che sia redatta una diagnosi energetica per la valutazione dell'intervento.

Quindi la differenza è in quest'ultimo punto: senza diagnosi sono necessari 500 millesimi, con diagnosi bastano 1/3 dei millesimi!

Purtroppo la normativa non è mai stata coordinata in maniera adeguata e chiara, portando spesso la questione più sull’aspetto legale (ausilio di un avvocato) che tecnico, in quanto pochi amministratori sono disposti a "rischiare" una forzatura in tale direzione, pur essendo prevista dalla legge.

Sono agevolati tutti gli interventi che comportano un risparmio energetico, sia a livello di involucro che impiantistico, come cappotti termici, coibentazione coperture e solai, infissi, ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento, fonti rinnovabili in genere (come fotovoltaico o solare termico). 
Intervenire a livello condominiale permette di ottenere grandi benefici in termini di risparmio energetico (quindi con bollette meno care), di comfort e di riqualificazione globale del fabbricato (incrementando  anche il valore di mercato dello stesso) con spese tutto sommato contenute.
Ad esempio spesso basta un buon intervento di isolamento a cappotto per ridurre del 50% i consumi di combustibile per il riscaldamento e, grazie al risparmio annuale sulle bollette e alle detrazioni fiscali (vedi pagina dedicata alle detrazioni fiscali), la spesa si ammortizza nell’arco di 5-6 anni.  
Un ulteriore importante aiuto viene dal D.Lgs. 115/08 che prevede delle semplificazioni a favore dell’efficienza energetica: l’art. 11 permette di derogare in materia di distanze dai confini di edifici limitrofi e delle strade per eseguire coibentazioni su pareti esterne e coperture che comportano aumenti di spessore fino a 20 cm per le prime e fino a 25 cm per i tetti.

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