
Finalmente con il DPR n. 31 del 13/02/2017, appena entrato in vigore (6 Aprile), sono stati definiti gli interventi edilizi ricadenti in zona a vincolo paesaggistico eseguibili senza autorizzazione paesaggistica o con procedura semplificata, alleggerendo burocrazia e tempistiche per la realizzazione di opere di lieve entità.
Il Decreto elenca in maniera chiara il tipo di procedura legata ai vari interventi, semplificando anche molti lavori inerenti il risparmio energetico, come installare sul tetto un impianto solare fotovoltaico o termico, una pompa di calore, sostituire gli infissi o realizzare coibentazioni esterne, il cui iter autorizzativo scoraggiava spesso la buona volontà di chi voleva realizzare queste opere.
Infatti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico non di rado l’installazione di impianti solari sulle coperture è stato ostacolato da tempistiche eccessive e da pareri discutibili da parte degli Enti preposti, limitandone fortemente la realizzazione.
La differenza sostanziale, oltre al tipo di intervento, la fa il tipo di vincolo presente sul bene, secondo la classificazione del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali):
A) i beni vincolati secondo la lettera d), ossia che ricadono in zone protette principalmente per motivi paesaggistici e panoramici, non saranno più soggetti ad autorizzazione paesaggistica per eseguire gli interventi indicati nel Decreto.
B) gli immobili classificati secondo le lettere a), b), c), mantengono un vincolo più “pesante”, riguardando beni culturali, i centri storici, ville, giardini e parchi, ma potranno beneficiare di procedure semplificate.