Obbligo rinnovabili nei nuovi edifici dal 31 maggio
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Per il fabbisogno di riscaldamento e raffreddamento è previsto che questo debba essere coperto da fonti rinnovabili a partire da oggi al 20%, al 35% dall’inizio del 2014 e al 50% nel 2017, con la possibilità lasciata alle Regioni di incrementarli a discrezione.
Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti punti sono incrementati del 10%, mentre per i centri storici sono ridotti del 50%.
In caso di utilizzo di pannelli fotovoltaici o solari termici disposti sui tetti degli edifici, i componenti dovranno essere aderenti o integrati nella copertura, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
L’obbligo non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
In caso di impossibilità tecnica della realizzazione degli impianti da rinnovabili, è obbligatorio ottenere un indice di prestazione energetica complessivo dell’edificio inferiore rispetto a quello obbligatorio ai sensi del Dlgs 192/2005.
In caso di impossibilità tecnica della realizzazione degli impianti da rinnovabili, è obbligatorio ottenere un indice di prestazione energetica complessivo dell’edificio inferiore rispetto a quello obbligatorio ai sensi del Dlgs 192/2005.
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