Recentemente è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate in quali casi è necessario accatastare gli impianti fotovoltaici e come, di conseguenza, trattarli dal punto di vista fiscale.
Con la Circolare 36/E , pubblicata a dicembre 2013 (scaricabile a questo link), l’Agenzia ha chiarito vari dubbi degli operatori del settore, dando indicazioni per inquadrare correttamente gli impianti fotovoltaici sul piano fiscale e catastale.
In particolare, il documento di prassi spiega quando queste installazioni sono qualificabili come beni mobili o immobili e il diverso trattamento che ne deriva in termini di imposte dirette, IVA e registro; dipende, soprattutto da dimensioni, potenza e valore economico dell'impianto.
In linea di massima gli impianti vanno considerati immobili quando sono identificabili nella categoria catastale D1 (Opifici) o D10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole), cioè quando sono palesemente delle grandi centrali elettriche totalmente scollegate da un immobile e la cui produzione è destinata alla vendita (es. grandi impianti a terra o su pensiline).
Ma il caso che interessa di più i privati e i proprietari di abitazioni dotate di impianti residenziali è: quando per un impianto installato su un edificio sussiste l'obbligo di variazione catastale?